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Arriva l’elenco degli interventi che non richiedono permesso di costruire, Cila o Scia. Si tratta del glossario sulle piccole attività edilizie che non hanno bisogno di titolo abilitativo, che si possono avviare senza doversi relazionare con la Pubblica amministrazione. Si va dal rifacimento degli intonaci all’installazione di lampioni.

Il glossario – previsto dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 – è allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che doveva essere emanato entro il 9 febbraio 2017, cioè entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore – l’11 dicembre 2016 – del D.Lgs. n. 222/2016.

L’elenco contiene una tabella con le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

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La tabella riporta:

  • il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
  • l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
  • l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016;
  • l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

Nell’edilizia libera rientrano le categorie di intervento relative alla manutenzione ordinaria, alle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, ai depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’attività di ricerca nel sottosuolo, ai movimenti di terra, alle serre mobili stagionali, alla pavimentazione di aree pertinenziali, ai pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, alle aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, ai manufatti leggeri in strutture ricettive, alle opere contingenti temporanee.  

Con successivi decreti – si legge nel testo pubblicato in “Gazzetta” – «si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire». Dunque, dovrebbe essere realizzato un secondo glossario che comprenderà le opere realizzabili tramite titolo edilizio.

Ovviamente, bisognerà vedere se il prossimo governo deciderà di agire sulla stessa scia del precedente, confermando l’impegno sul fronte delle semplificazioni in materia edilizia. Intanto, il glossario appena pubblicato provvede a ridurre le incertezze normative riguardo alla classificazione degli interventi di edilizia libera. In particolare, il glossario nel riprendere le voci relative agli interventi di “attività libera” inserite nell’allegato A al DLgs 222 del 2016, in molti casi specifica in modo più chiaro e dettagliato quali attività sono da considerare “libere”.

Link al glossario completo:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0240600100010110001&dgu=2018-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&art.codiceRedazionale=18A02406&art.num=1&art.tiposerie=SG

Fonte: Idealista.it

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