Advertisement

Il Comune non ha bisogno di inviare un preavviso per ordinare la demolizione di un edificio abusivo, che va abbattuto anche se è stato realizzato da molto tempo. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 3352/2020 ha aggiunto anche che, in questi casi, il responsabile non può lamentare di aver subito un danno.

Abusi edilizi, il caso

Il caso esaminato riguarda dei lavori di ampliamento e completamento di un fabbricato rurale senza titolo abilitativo. Il responsabile dell’abuso aveva presentato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria negli anni Ottanta, ma nel 2007 il Comune l’aveva negata, ordinando contestualmente la demolizione delle opere illegittime.

Advertisement

L’interessato aveva quindi presentato ricorso sostenendo che, essendo trascorsi molti anni, il Comune avrebbe dovuto dimostrare la presenza di un interesse pubblico che potesse giustificare la demolizione. Il responsabile degli abusi affermava inoltre che l’ordine di demolizione fosse illegittimo dal momento che non era stato preventivamente comunicato il rigetto della sanatoria e non erano stati spiegati i motivi dell’incompatibilità ambientale delle opere né erano stati dati suggerimenti per rendere le opere compatibili con il paesaggio circostante. 

Abusi edilizi, CdS: vanno sempre demoliti

Sia il Tar, in primo grado, sia il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso del responsabile degli abusi.

I giudici hanno spiegato che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e che l’Amministrazione non è tenuta ad indicare prescrizioni volte a rendere compatibili le opere edilizie con le bellezze paesaggistiche tutelate.

Allo stesso tempo, il CdS ha affermato che l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato che non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva. L’unico presupposto dell’ordine di demolizione è infatti l’aver accertato la presenza di opere abusive.

I giudici hanno concluso che chi commette un abuso edilizio non può fare affidamento sull’inerzia della Pubblica Amministrazione. Il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio non ha alcuna rilevanza e non può far diventare legittimo un manufatto costruito senza permessi. (Fonte: edilportale.com)

Per info e contatti: studiopaolocaputo@libero.it

Advertisement