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La clausola, contenuta in un regolamento condominiale, che vieta al singolo condomino il distacco dal riscaldamento centralizzato è nulla perché viola il suo diritto sulla cosa comune. La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9387/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla validità della clausola, contenuta in un regolamento condominiale, con cui si faccia divieto al singolo condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato e di distaccare, quindi, le proprie diramazioni, dall’impianto comune.

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La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista una condomina, la quale aveva citato in giudizio il condominio chiedendo che venisse accertata la legittimità del proprio distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, essendo, pertanto, tenuta al pagamento delle sole spese di conservazione dell’impianto stesso, ma non anche di quelle relative al consumo energetico.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, però, rigettavano le istanze attoree. La Corte territoriale, in particolare, fondava la propria decisione sull’art. 11 del regolamento contrattuale di condominio, il quale conteneva un esplicito divieto di distacco del condomino dall’impianto centralizzato, prevedendo, al contempo, in materia di riparto delle spese, l’obbligo di contribuzione da parte di tutti i condomini, anche se non residenti nell’appartamento diloro proprietà. Lo stesso regolamento stabiliva, inoltre, che nessun condomino potesse rinunciare al riscaldamento comune.

Rimasta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, l’attrice decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 1369, 1371 e 1374 del c.c. A suo avviso, infatti, la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato l’art. 11 del regolamento condominiale, basandosi sul mero dato letterale della norma, la quale, in realtà, ammetteva la possibilità, per i condomini, di modificare gli elementi radianti, seppur con il consenso dell’amministratore. Secondo la ricorrente tale facoltà avrebbe dovuto comprendere anche la possibilità, per il condomino, di distaccarsi dall’impianto centralizzato, in virtù del principio di solidarietà sociale e dell’interesse preminente al risparmio energetico, sanciti nel D.L. n. 102/2014, in attuazione della direttiva CEE 2012/27/UE in materia di contabilizzatori individuali. Il giudice di merito avrebbe, quindi, dovuto accertare unicamente se il distacco dal riscaldamento centralizzato avesse arrecato un pregiudizio al funzionamento del sistema.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Gli Ermellini hanno, innanzitutto, ribadito che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, non può, comunque, derogare alle disposizioni richiamate dal comma 4 dell’art. 1138 del c.c., né può menomare i diritti che, ai condomini, derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.


FONTE: www.brocardi.it



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