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Nuove regole di imposizione fiscale per le aziende che effettuano vendite attraverso le piattaforme di e-commerce, in favore di altre aziende o di soggetti che si trovano nei paesi extra-UE. Dal 1° luglio 2021, infatti, entreranno in vigore le modifiche alla direttiva Iva 2006/112/Ce riguardanti la semplificazione degli obblighi dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che cedono beni e prestano servizi a consumatori di altri Stati membri.

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 febbraio 2021, ha approvato lo schema di decreto legislativo che di fatto recepisce le Direttive Comunitarie n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE, al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni in ambito transfrontaliero. Le nuove regole hanno l’obiettivo di garantire la parità di condizioni alle imprese UE e la semplificazione dell’IVA per quelle impegnate nell’e-commerce transfrontaliero e si inseriscono in un disegno più ampio di armonizzazione dei commerci transfrontalieri (soprattutto dopo la Brexit) e di regolazione dei colossi delle vendite online. Con l’applicazione delle nuove regole si auspicano un aumento delle entrate pubbliche nelle casse dello Stato, una riduzione delle frodi, un maggior numero di pagamenti dell’IVA e l’adeguamento alla digitalizzazione dell’UE. Contestualmente all’introduzione di un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria, viene estesa la possibilità di applicare il regime speciale del MOSS (Mini Sportello Unico dell’Agenzia delle Entrate), mentre per i beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro è possibile aderire al regime speciale dello IOSS (Import One Stop Shop) o, in alternativa, dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.

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Le novità, applicabili dal 1° luglio 2021, riguardano essenzialmente le vendite a distanza di beni a favore di consumatori finali, anche attraverso l’intervento di interfacce elettroniche, e i regimi speciali che consentono di accentrare gli obblighi d’imposta degli operatori in un unico Stato membro, evitando l’apertura di una posizione IVA nei singoli Stati membri di destinazione dei beni. Altre disposizioni riguardano le vendite a distanza, facilitate attraverso l’uso di interfacce elettroniche (Marketplace). Le imprese che effettuano tali transazioni saranno considerate direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni: vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nella Ue, se effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione; vendite a distanza di beni importati da paesi extra-UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

A cura di Francesco Gasbarro

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