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La formazione è diventata oggi un elemento imprescindibile per le imprese. Una risorsa fondamentale un po’ per tutto il Paese che deve porsi un unico obiettivo: l’acquisizione di competenze utili ad affrontare la delicata fase di ripresa. La transizione digitale, l’innovazione dei sistemi produttivi, la rivoluzione green, la transizione ecologica e la valorizzazione del capitale umano a favore dell’occupabilità, sono elementi fondanti da cui ripartire.

La formazione in azienda spesso è solo un formalismo

Purtroppo, troppo spesso la formazione non è oggetto di reale progettualità strategica e condivisione con le parti sociali. Specialmente le piccole imprese tendono a non mettere in atto progettualità a lungo termine, il rischio è quello di non disporre di adeguate competenze in fatto di di innovazione e apprendimento, non portando dunque a termine un adeguato processo di sviluppo delle competenze dei dipendenti dell’azienda stessa. I corsi di formazione vengono piuttosto organizzati per assolvere a un mero adempimento normativo. Oppure per “sfruttare” i finanziamenti disponibili con contenuti non adeguati allo specifico ambito di attività dell’impresa. Solitamente sono gli enti di formazione stessi a proporsi, in qualità di soggetti privati, autorizzati dalle amministrazioni regionali.

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La prima legge sulla formazione in azienda


Da più di trent’anni il legislatore ha previsto uno strumento, poco noto ai più. La Legge 40 del 14 febbraio 1987, finalizzata a garantire continuità gestionale e di governance alle strutture di coordinamento nazionale degli Enti di formazione privati che operano a livello locale su più amministrazioni regionali. A partire dalla Legge 40/87, che prevedeva “norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli Enti privati gestori di attività formative”, e tramite una serie di provvedimenti successivi, di cui quello attualmente in vigore è il DM 107/2015, il Ministero del Lavoro concede agli Enti privati, che svolgono attività
rientranti nell’ambito delle competenze statali sulla formazione, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli Enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

I contributi vengono erogati sulla base della capacità realizzativa degli Enti richiedenti. L’importo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro per questo capitolo di spesa è indicato di anno in anno nella Legge di Stabilità. Per l’anno 2020 sono stati stanziati 13 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione – capitolo 2230 piano di gestione n. 2 e quindi viene ripartito proporzionalmente al numero di Ore Formazione Allievo realizzate dagli Enti di formazione, attraverso le emanazioni regionali, durante l’anno precedente.

Bonus Formazione 4.0

Quella che in questo momento storico è più richiesta, è il Bonus formazione 4.0, istituito dalla Legge di Bilancio 2018 (l. n.205/2017, art. 1, commi da 46 a 56) e da ultimo modificato e prorogato con la legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l), il credito d’imposta varia in base alla dimensione aziendale. Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Le spese ammissibili, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, per i periodi di imposta 2021 e 2022, sono:

  • a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e
  • le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto
  • di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante
  • le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  • Le spese che concorrono alla maturazione del credito d’imposta devono risultare da un’apposita certificazione, da allegare al bilancio.


Il credito d’imposta è riconosciuto:


– alle piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– alle grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La Legge di Bilancio 2022 non prevede la proroga del termine di validità del Bonus “Formazione 4.0”. Quindi l’agevolazione, al momento, resta operativa fino al 31 dicembre 2022. Per maggiori informazioni e per i documenti utili all’accesso al Credito di imposta “Formazione 4.0” consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il focus di questo numero affronterà proprio questo tema. L’obiettivo è quello di fornire utili consigli per le aziende che ancora non hanno usufruito di questi bonus. Buona lettura!

A cura di Tommaso Mazziotti
Editore Progetti & Finanza

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