Dichiarazione preliminare coinvolgimento

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Fondamentale per la partecipazione al bando di gara, in base al d.l. 24 gennaio 2012 n.1

Con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, lettera q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, al comma 9 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), è stato previsto che per la partecipazione ad un bando di gara l’offerta debba contenere, oltre all’asseverazione del piano economico-finanziario, una dichiarazione di preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari che si impegnano ad intervenire nella fase di realizzazione concreta del progetto.

Asseverazione e dichiarazione di preliminare coinvolgimento possono essere rilasciate anche dalle società autorizzate dall’autorità di vigilanza, iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

Il perchè delle nuove riforme

Negli ultimi anni, il legislatore ha dato vita a numerose modifiche normative in materia di partenariato. In particolare, con vari decreti legge, in considerazione dell’esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e di fornire un aiuto alla crescita nonché alla stabilizzazione patrimoniale delle imprese, il Governo ha cercato di dare impulso al settore delle iniziative in partenariato con specifico riferimento alle grandi infrastrutture. Le innovazioni alla disciplina dell’istituto tuttavia sono state introdotte in modo disomogeneo e frammentato. In diversi casi, pur essendo entrate in vigore, non sono ancora state attuate. 

Il cd. decreto sviluppo (d.l. 13 maggio 2011 n. 70)

Il cd. decreto sviluppo ha introdotto alcune modifiche all’art. 153 del codice. Al comma 9, ha previsto che l’asseverazione dei piani economici e finanziari non è più di competenza esclusiva delle banche ma anche degli istituti di credito e delle società di servizi iscritte nell’elenco degli intermediari finanziari.

Il “decreto liberalizzazioni” (d.l. 24 gennaio 2012 n.1)

Il decreto apporta all’art. 143 le seguenti modificazioni: al comma 5 prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice unitamente all’approvazione ai sensi dell’articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell’articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito dello studio di fattibilità”. Al comma 7, aggiunge che «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto». All’articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera”.