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Superbonus Sì, Superbonus no. Resta questo il dilemma per aziende e privati che sono chiamati a decidere la modalità tramite cui ristrutturare la propria casa, usufruendo o meno di un beneficio fiscale senza precedenti. Se parliamo di condomìni, poi, la questione si fa ancora più complicata, perché si tratta di molteplici unità abitative, ognuna delle quali di proprietà di un soggetto diverso che potrà esprimere il suo parere personale.

I pregiudizi sul Superbonus per i condomini

Purtroppo, sono ancora tanti i pregiudizi sul Superbonus 110%, nonostante gli oltre 2 anni all’attivo di un vantaggio fiscale che non ha mai ha avuto eguali nella storia! A tal proposito, la ‘Rete Professioni Tecniche’, ricevuta lo scorso febbraio presso la Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito delle audizioni in merito al cosiddetto Decreto Sostegni Ter ha riferito. In particolare, sulla delicata questione relativa al Superbonus.

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Com’è noto, lo scorso 21 gennaio il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante, tra le altre cose, l’articolo 28 che modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta in materia edilizia ed energetica, escludendo la successiva cessione a favore dei primi cessionari. La RPT ha fatto presente alla Commissione che questa decisione rischia di eliminare, o comunque ridimensionare, il mercato del Superbonus. Infatti, senza lo strumento della cedibilità del credito, dunque senza il supporto del sistema bancario, non ha alcuna possibilità di sopravvivenza.

Ripristinata la cedibilità del credito

Di conseguenza ha proposto un emendamento per ripristinare la cedibilità del credito al fine di tutelare migliaia di imprese, professionisti e centinaia di migliaia di lavoratori che hanno confidato nella misura in questione per investire e credere ancora nel mercato edilizio, messo a dura prova da una lunga crisi. La RPT ha contestato innanzitutto la ratio del provvedimento. Limitare la cessione del credito nel timore che si possano realizzare delle frodi sarebbe come limitare il transito sulle strade per evitare violazioni dei limiti di velocità.

Al di là di questo, i fatti evidenziano come nessuna delle ipotesi di irregolarità finora manifestate dall’Agenzia delle entrate – presentate dai media come frodi miliardarie – abbia avuto un vaglio definitivo da parte dell’Autorità Giudiziaria. Ne deriva che, allo stato, non vi è la certezza assoluta di frodi in maniera rilevante, nell’utilizzo del Superbonus. Questo, peraltro, è confermato dal fatto che gli stessi dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, aggiornati al 31 dicembre scorso, attestano che solo il 3% del totale delle presunte frodi (per un importo di 132 milioni di euro) può ricondursi al Superbonus. Tale dato in termini assoluti rappresenta però oltre il 34% degli incentivi dal 2020.

I controlli sul Superbonus

Questo paradosso si spiega con i numerosi controlli ed obblighi connessi al Superbonus, definiti nelle norme previste dagli artt.119 e 121 del Decreto Rilancio, anche con le modifiche successive. E quindi con l’attività essenziale di controllo preventivo offerto dai professionisti tecnici e contabili, con le asseverazioni ed i visti di conformità, coperti obbligatoriamente da assicurazione specifica a garanzia totale dell’impegno dello Stato, nonché con la maturazione del credito di imposta (e quindi della possibilità di cessione) solo a seguito di stati d’avanzamento dei lavori certificati dai professionisti, sempre rintracciabili in quanto iscritti negli Albi unici tenuti dai rispettivi Consigli Nazionali e immediatamente consultabili.

Quanto alla cessione successiva del credito, è evidente che la possibile frode nasce dal credito originario e dalla sua legittimità. Come detto, nei casi di Superbonus, è altamente controllata da norme anche precedenti al citato Decreto antifrode. Le successive cessioni, se relative al credito legittimo, manterranno ovviamente tale condizione.

Le incertezze minano la stabilità della misura

Per questi motivi, laddove il Decreto Sostegni Ter nega la facoltà di successiva cessione del credito, la Rete Professioni Tecniche propone un emendamento che prevede di inserire quanto segue: “…con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Tale intervento è tanto più necessario se si considera che i continui tentativi di soppressione di una misura fiscale così efficace come il Superbonus gettano nell’incertezza più assoluta i lavoratori e le imprese del settore, costretti dal timore di una sempre imminente possibilità di interruzione del beneficio, a velocizzare al massimo i cantieri aperti, con potenziale riduzione della qualità finale e della dovuta attenzione delle norme di sicurezza dei cantieri. Rischi che non esisterebbero con la certezza di una relativa stabilità della misura. Dunque, addio pregiudizi e Superbonus Sì, cercando ovviamente di affidarsi ad imprese serie e competenti, nonché strutturate il più possibile, con ad esempio la garanzia di un General Contractor affidabile e professionale! Vi invitiamo ad approfondire l’argomento sul focus di questo numero! Buona lettura!

A cura di Tommaso Mazziotti
Editore

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