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Il decreto Rilancio del Governo italiano ha introdotto due interesanti misure che prendono il nome di Superbonus e Sismabonus al 110%, entrambi con l’obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il Superbonus è uno strumento attivato per rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia e rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali previste per il settore civile dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.



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Il Superbonus – che incentiva gli interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici residenziali – prevede un’aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 31 dicembre 2022 e 30 giugno 2023 per specifiche casistiche), da dividere in 5 anni, nel limite massimo di predefiniti valori di detrazione variabili in funzione della grandezza dell’edificio e della tipologia di intervento. A monte dell’investimento, oltre alle opportunità offerte, bisogna certamente conoscere anche le spese inammissibili.

Tra di esse vi sono quelle per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione); non sono ammissibili anche altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Tra le spese inammissibili vi è il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al Superbonus, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili. La spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus. Tale compenso infatti non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio. Sono escluse dal superbonus anche le spese relative ai corrispettivi riconosciuti al contraente generale per l’attività di mero coordinamento e per lo sconto in fattura applicato.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando a quanto evidenziato nella circolare n. 30/E/2020, conferma quindi che non si tratta di costi imputabili alla realizzazione dell’intervento, e che quindi resta esclusa la possibilità di beneficiare della detrazione al 110 per cento per tali categorie di spese. Tra le detrazioni non riconosciute si segnalano anche la sostituzione della caldaia (sebbene rientri nei lavori agevolati con il superbonus 110, la sostituzione della caldaia da sola potrebbe non assicurare il salto di due classi energetiche necessario per usufruire del bonus), la linea vita per il rifacimento del tetto (l’isolamento del tetto rientra nelle detrazioni del 110, ma per lavorare in sicurezza sul tetto è necessaria l’installazione della linea vita anticaduta, che è agevolabile solo con la detrazione del 50%), la ventilazione meccanica controllata (come precisato da Enea, non rientra nelle spese agevolate dall’ecobonus 110) e le pratiche per gli abusi edilizi (un immobile infatti che presenta abusi edilizi non può usufruire del bonus per il quale è necessaria la conformità urbanistica e catastale).



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