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Due pesi e due misure quelle applicate dallo Stato nei confronti dei contribuenti. A delineare questa incongruenza è uno dei massimi tributaristi italiani, Maurizio Villani, avvocato e rubricista di importanti riviste di settore. «In questi giorni, dopo la sospensione della riscossione per pandemia Covid-19 – spiega l’avvocato Maurizio Villani – i contribuenti stanno ricevendo la notifica di milioni di cartelle esattoriali che contengono gli interessi fiscali del 4% (art. 20 D.P.R. n. 602/1973 e art. 2 D.M. 21 maggio 2009). Secondo me, dal 2015 ad oggi il fisco ha incassato e sta incassando più del dovuto, tenuto conto che la maggior parte delle cartelle esattoriali non è stata impugnata o, quanto meno, non è stata contestata in modo corretto e specifico per quanto riguarda gli interessi fiscali”.

Le motivazioni delle disparità del Fisco secondo il tributarista Villani

“Cerco di spiegare il perché. L’art. 1284, primo comma, codice civile, testualmente dispone: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.”

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Il Fisco sta continuando ad applicare un unico tasso d’interesse

“Il fisco, invece, sin dall’01/10/2009, ha sempre applicato e sta continuando ad applicare il tasso unico di interesse del 4 % (artt. 20 citato e 2 D.M. 21 maggio 2009), senza però adeguarlo alle precedenti e successive normative, come le seguenti. 1) L’art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 133 del 13-05-1999, stabilisce dal 18 maggio 1999 che:

– “1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell’esercizio del potere di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del Cod. Civ. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l’omogeneità della disciplina tenuto conto dei princìpi del Codice civile e dell’ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.” 3 L’art. 13, terzo comma, D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, stabilisce che:

Un tasso unico di interesse fisso dal 2015: la spiegazione di Villani

“3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dall’01 gennaio 1995.” Il fisco sin dal 1999 non ha mai rispettato la suddetta disposizione dei tre punti percentuali, lasciando sempre il tasso unico di interesse del 4 % sin dal 2015. Di conseguenza, la differenza media in più incassata dal fisco è dello 0,72 % rispetto al 4 %, come da quadro sinottico alla successiva lettera E. 2) L’art. 37, commi 1 – ter e 1 – quater, del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, con decorrenza dal 25/12/2019, stabilisce che: “1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è 4 determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. 1-quater.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.” Anche in questo caso il fisco non si è mai adeguato, tanto è vero che il citato decreto ministeriale non è stato ancora emanato. […]


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